GHAS

DETRAZIONI FISCALI E INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

  • Ecobonus 65% - con possibilità di cessione del credito*
  • Superbonus 110% - con possibilità di cessione del credito*
  • Bonus Casa 50%

* per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 ci sono alcune novità introdotte dal Decreto Rilancio.
Oltre al Superbonus, che prevede, per alcune tipologie di interventi, una percentuale di detrazione pari al 110%, è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore (cd. “sconto in fattura”) oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
Scarica la Guida Pratica Enea Vaillant Agenzia delle entrate Superbonus 110%

Ecobonus 65%

La detrazione fiscale del 65% concessa nel Modello 730 sugli interventi mirati alla riqualifica energetica degli edifici è stata prorogata per effetto della Legge di Bilancio sino al 31 dicembre 2020 per i lavori sulle singole unità immobiliari. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi previsti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua e contestuale installazione di kit termostatici sui radiatori e cronotermostato Classe V o superiore
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative

Vincolante all’ottenimento del bonus, il pagamento mediante “bonifico parlante” e presentazione all’Enea della relativa pratica. Consulta il sito

Bonus Casa 50%

Solitamente, in gergo comune, si è soliti dire che la detrazione del 50% (prorogata fino al 31 dicembre 2020) si applica sugli interventi di ristrutturazione edilizia aventi per oggetto immobili residenziali. I contribuenti che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali possono accedere ad una detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il cosiddetto bonus casa.

Fra questi rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termici esistenti, quali la sostituzione di caldaie, e climatizzatori con prodotti di nuova generazione.

Vincolante all’ottenimento del bonus, il pagamento mediante “bonifico parlante” e presentazione all’Enea della relativa pratica.
Consulta il sito

SuperBonus 110%

Il “Decreto Rilancio” convertito in Legge n. 77/2020 ha introdotto il nuovo SuperBonus.
Il decreto incrementa al 110% la detrazione per le spese sostenute per specifici interventi di riqualificazione energetica dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Possono usufruirne i condomìni , le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due, c.d. “seconde case”), le IACP, le organizzazioni non lucrative di attività sociale e le associazioni sportive limitatamente agli spogliatoi.
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono ammessi:

  • Interventi di isolamento termico di almeno il 25% delle superfici lorde disperdenti dell’involucro, orizzontali e inclinate
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari
  • Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno (cd. «villette a schiera»), di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.

I requisiti per l’ottenimento sono contenuti nell’omonimo decreto redatto dal MISE, con la conditio sine qua di assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

Per gli interventi di Superbonus 110%, è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati che attesti da un lato il rispetto dei requisiti minimi previsti e dall’altro la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori ai sensi del “decreto asseverazioni” pubblicato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Tutte le spese sostenute, ivi incluse quelle professionali possono rientrare nel Superbonus.

Per limiti di spesa e relative tabelle vi rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate.